UE | Direttiva RED III: obiettivo del 49% di energia rinnovabile per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici, entro il 2030

immagine della bandiera dell'UE, in relazione all'articolo di sulla Direttiva RED III, che si pone l'obiettivo del 49% di energia rinnovabile per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici, entro il 2030

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europa dello scorso 31 ottobre, la nuova Direttiva RED III (Renewable Energy Directive III), in vigore dal prossimo 20 novembre.

La nuova normativa stabilisce obiettivi vincolanti per i settori di riscaldamento e raffreddamento degli edifici e, nello specifico per l’Italia, prevede un aumento vincolante della quota di energia da rinnovabili dello 0,8% annuo a livello nazionale, fino al 2026, e dell’1,1% dal 2026 al 2030.

In quest’ambito, la Direttiva sottolinea che gli edifici:

“possiedono un grande potenziale non sfruttato per contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’Unione: per conseguire l’ambizioso traguardo della neutralità climatica dell’Unione stabilito nella normativa europea sul clima, occorrerà decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento in questo settore aumentando la quota di energie rinnovabili nella produzione e nell’uso”.

Ne consegue che, al fine di promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile e di calore e freddo di scarto nel settore dell’edilizia, viene calcolato un aumento annuo delle quote rinnovabili nei consumi, contribuendo in modo significativo alla transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

L’obiettivo indicativo è del 49% di energia rinnovabile entro il 2030 e dovrà essere prodotta in loco, nelle vicinanze o provenire dalla rete.

La RED III richiede, inoltre, che gli Stati impongano le quote minime di energia rinnovabili, nel caso di:

  • edifici di nuova costruzione;
  • edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti;
  • nel caso di ammodernamento dei sistemi di riscaldamento.

Si ricorda che, ad oggi, in Italia è in vigore la Direttiva RED II, che obbliga gli edifici – sottoposti a ristrutturazione rilevante – al 60% di copertura dei fabbisogni per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.
La nuova Direttiva chiede, quindi, che queste quote vengano nuovamente innalzate.


L’aumento complessivo del consumo di energie rinnovabili: gli obiettivi aumenteranno gradualmente, con incrementi vincolanti a livello nazionale.
La Direttiva 2023/2413, che modifica la Direttiva 2018/2001, prevede una serie di novità per gli Stati membri nel settore delle energie rinnovabili, in particolare per quanto riguarda la loro promozione e l’aumento della loro quota nel mix energetico dell’Unione.

Entro il 2030 l’Europa vuole garantire una quota rinnovabile pari almeno al 42,5% (contro l’attuale 32%) nel consumo finale di energia, con l’obiettivo di raggiungere il 45%.
Ogni Stato membro si impegnerà a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, e dei sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento.

Tutti gli Stati Membri sono inoltre incoraggiati a destinare almeno il 5%, della capacità delle nuove installazioni energetiche, a soluzioni innovative.


Semplificazione delle procedure di autorizzazione: le procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti, saranno oggetto di semplificazione.
Le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette “zone di riferimento per le energie rinnovabili” e, al di fuori di tali zone, la procedura non potrà superare i 24 mesi.

Per recepire la Direttiva nella legislazione nazionale, gli Stati membri avranno tempo fino a 18 mesi dalla pubblicazione.


Biocarburanti avanzati: le nuove norme stabiliscono un obiettivo vincolante del 5,5% per la quota di rinnovabili fornite nei trasporti per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica, come l’idrogeno verde e i combustibili sintetici a base di H2.

All’interno di questo obiettivo, è previsto un requisito minimo del 1% per i combustibili rinnovabili di origine non biologica.


Fonte: ENEA – 9 novembre 2023