Bonus “prima casa” giovani: alcuni chiarimenti sui requisiti ISEE

Casa imposte e tasse per l'acquisto

L’ISEE, ovvero l’indicatore della situazione economica equivalente, è uno dei principali requisiti di carattere economico per usufruire del Bonus prima casa per gli under 36.
E su questo punto è di recente intervenuta proprio l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/2021, fornendo alcuni chiarimenti sui requisiti per ottenere l’agevolazione fiscale per comprare la prima casa.

Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta:

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Agevolazione acquisto prima casa: prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini

Agevolazioni fiscali

Novità in arrivo sul fronte del Bonus prima casa.
Attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, infatti, saranno sospese fino al 31 dicembre 2021 tutte le scadenze relative agli adempimenti necessari per accedere a questa agevolazione fiscale.

Per i contribuenti, quindi, ancora un anno di tempo per procedere con gli adempimenti connessi all’agevolazione per l’acquisto della prima casa e necessari per conservare i benefici.

Vediamo insieme, quindi, che cosa cambia concretamente per tutti coloro decisi a compiere il grande passo del comprare la propria prima abitazione.

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Guide: quando si perdono le agevolazioni fiscali per l’acquisto come “prima casa”?

Le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.

Questo può accadere se:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
• l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.

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Guide: Il “credito d’imposta” per il riacquisto della “prima casa”

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Con la circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di “prima casa”, il credito d’imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto.

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Guide per l’acquisto: le imposte da versare

Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.

1. L’ACQUISTO SENZA I BENEFICI “PRIMA CASA”
Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare:
• l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%
• l’imposta ipotecaria fissa di 50 Euro
• l’imposta catastale fissa di 50 Euro.

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Agevolazione prima casa: esclusi gli immobili aventi superficie utile complessiva superiore a 240 mq

Non possono beneficiare delle agevolazioni prima casa le Abitazioni ritenute di lusso, ivi comprese quelle di superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadri, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale ed il posto auto.

A chiarirlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 1178 del 2016, relativa ad un avviso di accertamento con quali l’Agenzia delle Entrate intendeva recuperare le somme dovute a fronte di una erronea interpretazione estensiva dell’art. 6 del dm 2/8/69 che aveva portato il contribuente ad escludere dal calcolo della superficie utile parti non comprese nell’elenco tassativo della norma.

Si ricorda che per beneficiare della predetta agevolazione, l’immobile oggetto della compravendita non deve comunque appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Fonte: PMI.it – 16 marzo 2016