Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 21 dicembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, in relazione alla variazione del tasso di interesse legale.
Le percentuali dell’usufrutto e della nuda proprietà (rimaste invariate rispetto al 2023), devono essere calcolate in relazione all’età dell’usufruttuario (ossia degli anni compiuti al momento della costituzione dell’usufrutto) e al valore della piena proprietà.
La misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ed è pari alla metà del saggio legale che è stato in vigore fino al 31/12/2023.
Il valore dell’usufrutto, come noto, si riduce progressivamente con l’avanzare dell’età dell’usufruttuario, in ragione della corrispondente riduzione dell’aspettativa di vita.
Contemporaneamente, si accresce il valore della nuda proprietà.
Il principio è che il valore della nuda proprietà è pari al valore della piena proprietà, diminuito del valore dell’usufrutto, uso o abitazione.
Il calcolo del reale valore di mercato dell’immobile interessato richiede, quindi, una corretta valutazione ed una specifica conoscenza delle quotazioni immobiliari della zona interessata.
Può accadere che l’usufrutto venga costituito non per tutta la vita dell’usufruttuario, ma solo per un certo periodo di tempo.
In tal caso, per determinare la base imponibile, occorre ricorrere a un calcolo finanziario che segue altri coefficienti.
Quelli che seguono sono i valori che fanno riferimento alla fiscalità indiretta, ovvero utili ai fini del calcolo della base imponibile delle imposte proporzionali di registro, donazione, successione, ipotecaria e catastale, nel caso del diritto di usufrutto, uso o abitazione di durata vitalizia:
Età usufruttuario | Valore usufrutto | Valore nuda proprietà | |
---|---|---|---|
da 0 a 20 anni | 95% | 5% | |
da 21 a 30 anni | 90% | 10% | |
da 31 a 40 anni | 85% | 15% | |
da 41 a 45 anni | 80% | 20% | |
da 46 a 50 anni | 75% | 25% | |
da 51 a 53 anni | 70% | 30% | |
da 54 a 56 anni | 65% | 35% | |
da 57 a 60 anni | 60% | 40% | |
da 61 a 63 anni | 55% | 45% | |
da 64 a 66 anni | 50% | 50% | |
da 67 a 69 anni | 45% | 55% | |
da 70 a 72 anni | 40% | 60% | |
da 73 a 75 anni | 35% | 65% | |
da 76 a 78 anni | 30% | 70% | |
da 79 a 82 anni | 25% | 75% | |
da 83 a 86 anni | 20% | 80% | |
da 87 a 92 anni | 15% | 85% | |
da 93 a 99 anni | 10% | 90% |
Come esempio, dato un valore di 500.000 euro dell’immobile interessato e posta in 60 anni l’età dell’usufruttuario:
- l’usufrutto vitalizio avrà un valore di euro 300.000;
- la nuda proprietà di euro 200.000.
Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’economia e finanze, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.
Fonte: gazzettaufficiale.it – 29 dicembre 2023