Regola del prezzo-valore: sono possibili accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate?

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Ho acquistato casa, richiedendo l’applicazione della regola del prezzo-valore. L’Agenzia delle entrate può accertare un valore dell’immobile diverso da quello indicato nell’atto?

La regola del prezzo-valore prevede la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo effettivamente pattuito e indicato nell’atto.

La sua applicazione limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che – se il corrispettivo e il valore catastale sono correttamente indicati – non può contestare un maggior valore ai fini dell’imposta di registro.

Questa regola è ammessa, però, solo per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) acquistate da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.


Il sistema del prezzo-valore:
Per le cessioni di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di determinate condizioni e di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzo-valore”.

Dall’applicazione di questo criterio, introdotto nel 2006, derivano significativi benefici per chi acquista una casa. La sua finalità, infatti, è quella di assicurare, da un lato, trasparenza nelle compravendite immobiliari e, dall’altro, equità del relativo prelievo fiscale.
Infatti, il prezzo-valore consente la tassazione del trasferimento degli immobili sulla base del loro valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.

Inoltre, questo sistema implica anche una rilevante tutela per l’acquirente, in quanto limita il potere di accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle entrate.


Quando si applica:
La regola del prezzo-valore si applica alle vendite assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale (quindi sono escluse quelle soggette a Iva) in cui l’acquirente sia una persona fisica (che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali).

Quindi, questo meccanismo è utilizzabile, oltre che in tutte le compravendite in cui entrambe le parti sono “privati”, anche nelle cessioni fatte a persone fisiche da parte di venditori non soggetti Iva (associazioni, fondazioni e simili) e in quelle fatte, sempre a persone fisiche, da società o imprese in regime di esenzione Iva.


A quali immobili si applica:
Il sistema del prezzo-valore si applica in generale alle vendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.
Vale, quindi, anche per gli acquisti di abitazioni (e relative pertinenze) in assenza dei benefici “prima casa”.

Il prezzo-valore, inoltre, si applica anche agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali parziali e di godimento (per esempio, la nuda proprietà e l’usufrutto) e agli acquisti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.
Anche in questi casi, si deve trattare di immobili a uso abitativo e relative pertinenze.


La richiesta dell’acquirente:
Per l’applicazione del prezzo-valore è necessario una specifica richiesta dell’acquirente resa al notaio nell’atto di acquisto.
La richiesta non può essere contenuta in un successivo atto integrativo.


L’indicazione del corrispettivo:
In ogni caso, le parti devono indicare nell’atto di acquisto il corrispettivo pattuito.
Diversamente, se il corrispettivo viene occultato, anche in parte, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate su quanto effettivamente pattuito e non più sul valore catastale.
Inoltre, si applicherà una sanzione dal 50% al 100% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata.

Se, invece, nell’atto è indicato un valore catastale inferiore rispetto a quello che deriva dalla corretta applicazione del coefficiente stabilito dalla legge, la regola del prezzo-valore non viene disapplicata.
In questo caso, infatti, l’Agenzia delle entrate non effettua l’accertamento sul valore di mercato dell’immobile, ma richiede la maggiore imposta che deriva dall’applicazione del corretto valore catastale.


Esempio di calcolo dell’imposta di registro:
Supponiamo che una casa con una rendita catastale di 900 euro, venga acquistata a 200.000 euro.
Con l’applicazione della regola del prezzo-valore, la base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 9% sarà pari a:

  • 900 x 1,05 x 120 = 113.400 euro.

Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di 10.206 euro (113.400 x 9%).
Senza l’applicazione della regola del prezzo-valore, l’imposta dovrebbe invece essere calcolata sul valore pattuito (200.000 euro) con un importo corrispettivo di 18.000 euro (200.000 x 9%).


Ricapitolando:
Il sistema del prezzo-valore si applica a condizione che:

  • il fabbricato che si acquista sia a uso abitativo (quindi, solo abitazioni, con o senza requisiti “prima casa”);
  • l’acquirente sia un privato che non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale (non è ammesso, per esempio, per l’acquisto dello studio del professionista);
  • l’acquirente richieda esplicitamente al notaio, all’atto della compravendita, l’applicazione della regola del prezzo-valore;
  • le parti indichino nell’atto l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Prezzo-valore anche sulle pertinenze:
Il sistema del prezzo-valore si applica anche all’acquisto di pertinenze di immobili abitativi (senza limite quantitativo e pure se effettuato con atto separato), a condizione che:

  • la pertinenza sia dotata di una propria rendita catastale;
  • sia possibile individuare in modo certo che il bene pertinenziale è accessorio rispetto al bene principale (che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo);
  • nell’atto di acquisto risulti il vincolo pertinenziale.

Quali sono i vantaggi per l’acquirente?
L’acquirente che, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge, sceglie di applicare il sistema del prezzo-valore ha importanti benefici.
Innanzitutto, si ha una limitazione del potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate sia con riguardo all’imposta di registro sia con riguardo all’Irpef.
Infatti, nei confronti degli acquirenti che si avvalgono del sistema del prezzo-valore:

  • l’Agenzia delle entrate non può procedere ad accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, salvo i casi di occultamento in tutto o in parte del prezzo pattuito;
  • non trovano applicazione le norme sull’accertamento ai fini Irpef in base a presunzioni semplici.

Inoltre la legge prevede anche una riduzione del 30% degli onorari da corrispondere al notaio.


Fonte: Agenzia Delle Entrate – aprile 2024